Regolamento Amministrazione Trasparente

Regolamento Amministrazione Trasparente

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

In questa sezione devono essere pubblicati tutti i documenti atti a dare “trasparenza” all’attività  della pubblica amministrazione.

Licenza

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

Tempi

I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo di pubblicazione è assicurato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto dell’inserimento dei documenti nell’albo online e la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.

Info

Le regole sulla privacy dettate nel Decreto Legislativo n.196 del 2003 che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali sono valide e debbono essere rispettate anche per i siti web (per es. dagli atti pubblicati vanno omessi i dati sensibili ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Con la delibera n.17 del 19 aprile 2007 Allegato1 -  il garante della privacy consente la diffusione di dati personali per finalità di trasparenza e di comunicazione  nelle pubbliche Amministrazioni ma sempre nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati da pubblicare su internet e pone nuovamente cautele e limiti di fronte alla pubblicazione di dati sensibili che inoltre, come è indicato nell’art.34 del d.lgs. n.196 del 2003, richiedono l’adozione di misure di sicurezza per garantire il trattamento dei dati con strumenti elettronici.

Normativa

Le regole sulla privacy dettate nel Decreto Legislativo n.196 del 2003 che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali sono valide e debbono essere rispettate anche per i siti web (per es. dagli atti pubblicati vanno omessi i dati sensibili ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Con la delibera n.17 del 19 aprile 2007 Allegato1 -  il garante della privacy consente la diffusione di dati personali per finalità di trasparenza e di comunicazione  nelle pubbliche Amministrazioni ma sempre nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati da pubblicare su internet e pone nuovamente cautele e limiti di fronte alla pubblicazione di dati sensibili che inoltre, come è indicato nell’art.34 del d.lgs. n.196 del 2003, richiedono l’adozione di misure di sicurezza per garantire il trattamento dei dati con strumenti elettronici.

Allegati

Regolamento Amministrazione Trasparente - aggiornato al 22/01/2026

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